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Amministratore di sostegno: scopri tutte le informazioni utili a riguardo
02 Febbraio 2016 | Valentina Mari
Monica Villa, l’assistente sociale di Cascina Biblioteca, ci aiuta a orientarci.
CHE COS’E’?
L’amministratore di sostegno in pratica è una persona la cui funzione è quello di affiancare coloro che sono privi (in tutto o in parte) di autonomia (attenzione: è un istituto dell’ordinamento giuridico italiano, disciplinato dal codice civile, quindi pienamente riconosciuto).
Ne possono beneficiare coloro che a causa di un’infermità o per una menomazione fisica o psichica si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporale, di provvedere ai propri interessi. Tale menomazione non deve essere talmente grave da rendere interdetti o inabilitati.
DI COSA SI PUO’ OCCUPARE?
L’amministrazione di sostegno non comporta una protezione dal solo punto di vista patrimoniale, ma anche da quello personale, basta pensare agli atti che toccano le scelte relative ai rapporti di famiglia, e alla disposizione dei propri beni.
L’amministratore di sostegno, al pari del tutore, ha (o, meglio, può avere, se ciò sia disposto nel provvedimento di nomina) la cura della persona e quindi, il potere-dovere di:
- proporre la residenza o il domicilio del beneficiario;
- elaborare per il beneficiario un progetto di vita;
- esprimere il consenso informato ai trattamenti diagnostici o terapeutici.
- il potere di avanzare, in nome e nell’interesse del beneficiario, domanda di divorzio congiunto;
- il potere di rinunciare ad un’eredità;
- il potere di rappresentanza anche esclusiva riguardo alle scelte relative alla separazione personale;
- il potere di manifestare il consenso informato in ambito sanitario.
CHI LO NOMINA?
L’AdS viene nominato con decreto da parte del Giudice Tutelare.
DI SOLITO CHI VIENE SCELTO?
Un genitore oppure un altro congiunto, quale un fratello o una sorella.
COSA BISOGNA FARE?
L’istanza per la domanda di AdS può essere presentata direttamente dal beneficiario o da parenti entro il 4° grado (genitori, figli, fratelli, nonni, zii, nipoti…) e dagli affini entro il 2° (gli affini sono i parenti del proprio coniuge).
I responsabili dei servizi socio-sanitari, che abbiano conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a presentare autonomamente la richiesta.
La domanda va presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza della persona fragile. Con tale domanda si suggerisce la persona che può essere idonea a ricoprire l’incarico.
Al momento dell’assunzione dell’incarico l’AdS dovrà prestare giuramento di fedeltà e diligenza nello svolgimento dell’incarico. L’AdS non è tenuto, normalmente, alla redazione dell’inventario dei beni del beneficiario (va detto però che ci sono giudici tutelari i quali ne richiedono, comunque, la compilazione).
DOCUMENTI DA PRESENTARE:
-Copia integrale atto di nascita;
-Fotocopia codice fiscale del beneficiario;
-Certificato del medico curante nel quale si attesta la condizione psicofisica con riferimento alla sua incapacità parziale o totale di badare a sé stesso;
-Nominativo della persona scelta dai parenti quale AdS;
-Inventario del patrimonio e dei reddito del beneficiario;
-Documenti attestanti l’eventuale opposizione alla domanda di AdS da parte di parenti stretti;
-Documenti di identità del richiedente AdS e del beneficiario
-Eventuale certificato medico che attesti l’impossibilità del beneficiario di raggiungere il Tribunale anche in ambulanza
COSTO:
Marca da bollo 27,00 euro
DOVE SI RICHIEDE:
Tribunale – Sezione IX civile bis – Minori e Soggetti Deboli – via San Barnaba, 50 – 20122 Milano
Orario: da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00
Sabato dalle 9,00 alle 13,00 atti urgenti
ASSITENZA LEGALE
Facoltativa
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Legge n. 6 del 9/01/2004 Artt. 404 ss. C.C.