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Area Migranti: 20 GIUGNO – giornata internazionale del rifugiato
20 Giugno 2018 | Giulia Donelli
Cascina Biblioteca ripudia ogni forma di discriminazione e sfruttamento. Ripudia ogni forma di tortura e di violenza. Ritiene che non si possa essere perseguitati per il colore della pelle, per il proprio orientamento politico o religioso, per la provenienza geografica o per l’appartenenza a un determinato gruppo sociale o etnico. Intende salvaguardare il diritto di protezione internazionale e i rifugiati tutti perché si rispecchia nei valori della Carta Costituzionale e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.
Una cooperativa che sceglie è una cooperativa libera.
La diversità è un diritto a cui non vogliamo rinunciare.
Questa la mission della cooperativa. Questi i suoi valori.
Il 20 giugno si celebra la giornata internazionale del rifugiato. Questa giornata è stata introdotta per commemorare l’approvazione della Convenzione di Ginevra del 1951, relativa allo statuto dei rifugiati, e per mantenere alta l’attenzione mondiale sui conflitti in corso e le ricadute di questi conflitti sulla popolazione locale e limitrofa.
Nel dibattito pubblico il tema migrazione ormai domina tutti i notiziari, discussioni sui social, programmi televisivi.
Partendo dai numeri, l’UNHCR riporta che oggi stiamo assistendo ai più elevati livelli di migrazione mai registrati: nel corso del 2017, 65,6 milioni di persone in tutto il mondo sono state costrette a fuggire dal proprio Paese. Di queste, circa 22,5 milioni sono rifugiati, più della metà dei quali di età inferiore ai 18 anni.
Ci troviamo in un mondo in cui circa 20 persone sono costrette ad abbandonare le proprie case ogni minuto a causa di conflitti o persecuzione.
Ma cosa si intende realmente per rifugiato? E per richiedente asilo? Chi ha diritto alla protezione internazionale? Perché riteniamo che questo diritto sia inviolabile e da salvaguardare?
Facciamo chiarezza sui termini, perché senza questa non si può comprendere fino in fondo di cosa stiamo parlando.
IL RIFUGIATO
La Convenzione di Ginevra del 1951 che si vuole celebrare oggi ha definito i criteri per il riconoscimento dello status di rifugiato:
Rifugiato è colui “che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra” [Articolo 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati].
In relazione alla particolare condizione, può essere riconosciuto al cittadino straniero che ne faccia richiesta lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria.
IL RICHIEDENTE ASILO
E’ una persona che, fuori dal Paese di origine, presenta, in un altro Stato, domanda di protezione internazionale o comunque ha manifestato la volontà di chiedere asilo. Un richiedente rimane tale fino alla decisione delle autorità competenti sul riconoscimento dello status di rifugiato o di altra forma di protezione. La persona alla quale viene riconosciuto lo status ha diritto ad un permesso di soggiorno della durata di 5 anni, rinnovabile.
L’esame della domanda viene effettuato dalla Commissione Territoriale competente.
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
E’ l’istituzione incaricata di analizzare le richieste d’asilo. È composta da: un membro della Prefettura, uno della Questura, un membro eletto dagli enti pubblici locali e un membro dell’UNHCR.
DUE TIPOLOGIE DI PROTEZIONE
E’ ammissibile alla PROTEZIONE SUSSIDIARIA il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno.
Lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria sono riconosciute all’esito dell’istruttoria effettuata dalle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.
La PROTEZIONE UMANITARIA, invece, è una forma residuale di protezione per quanti non hanno diritto al riconoscimento dello status di rifugiato, non hanno diritto alla protezione sussidiaria ma non possono essere allontanati dal territorio nazionale in condizioni di oggettive e gravi situazioni personali. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari viene rilasciato dal questore a seguito di raccomandazione della Commissione territoriale in caso di diniego, qualora ricorrano “seri motivi” di carattere umanitario come ad esempio motivi di salute o di età, oppure vittime di situazioni di grave instabilità politica, di episodi di violenza o di insufficiente rispetto dei diritti umani, vittime di carestie o disastri ambientali o naturali, ovvero direttamente su richiesta del cittadino straniero.
Il permesso di soggiorno per protezione umanitaria ha una durata di 2 anni, è rinnovabile, e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro.
IDENTIFICAZIONE e ACCOGLIENZA
Dopo la fase di prima identificazione in prossimità dei luoghi maggiormente coinvolti dagli arrivi le persone migranti vengono principalmente accolte in Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS), in cui appunto la permanenza dovrebbe essere di carattere temporaneo straordinari. In Italia i CAS dovrebbero essere utilizzati esclusivamente come strutture temporanee alle quali ricorrere in mancanza di disponibilità presso i centri di prima accoglienza o presso i progetti SPRAR, ma rappresentano attualmente la principale forma di accoglienza.
Per farci un’idea a Milano al 30 luglio 2017 vi erano 6011 persone accolte, 422 persone in accoglienza SPRAR e 3594 in CAS direttamente a gestione prefettizia o convenzionati con il Comune di Milano.
CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA (CAS)
Sono immaginati al fine di sopperire alla mancanza di posti nelle strutture ordinarie di accoglienza o nei servizi predisposti dagli enti locali, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti. Ad oggi costituiscono la modalità ordinaria di accoglienza. Tali strutture sono individuate dalle prefetture, in convenzione con cooperative, associazioni e strutture alberghiere, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici, sentito l’ente locale nel cui territorio la struttura è situata. La permanenza dovrebbe essere limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente nelle strutture seconda accoglienza.
SPRAR e SECONDA ACCOGLIENZA
Il Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), la cosiddetta “seconda accoglienza”, è istituito dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Viminale e gestito dall’Anci (l’associazione dei Comuni italiani).